Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'approvazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge n. 120 del 2002, per il nostro Paese è stato fissato l'obiettivo della riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra del 6,5 per cento entro il periodo 2008-2012. Nel quadro degli interventi volti al raggiungimento di tale ambizioso traguardo svolgono un ruolo cruciale le politiche volte a incentivare la produzione e il consumo di biocarburanti di origine agricola. La crescente consapevolezza dell'importanza di ridurre gli inquinanti contenuti nei carburanti tradizionali ha già condotto all'adozione di alcune importanti misure, sia a livello comunitario sia a livello nazionale.
      Sul versante comunitario, nell'ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC), sono state previste misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche. In particolare, il regolamento (CE) n. 1782 del 2003 (articoli 55-56 e 88) ha escluso dall'obbligo di ritiro (set aside) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche e previsto, nel caso di colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse, un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro. Per lo sviluppo della filiera del biodiesel, la direttiva 2003/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha invece previsto che una percentuale crescente di carburanti per autotrazione debba essere costituita da biocarburanti, al fine di realizzare una sostituzione, entro il 2020, pari al 20 per cento. La Commissione europea, inoltre, ha di recente adottato un Piano d'azione per la

 

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biomassa e definito una Strategia dell'Unione europea per i biocarburanti.
      Sul versante nazionale, merita ricordare la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi 422 e 423), che ha disposto il rinnovo delle agevolazioni per il biodiesel (esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo prefissato, nell'ambito di un apposito programma) e previsto nuovi interventi di promozione delle filiere agroenergetiche (con lo stanziamento di nuove risorse per la ricerca nel campo bioenergetico e la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere). Sul finire della scorsa legislatura, infine, è stato adottato il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, che, nel quadro degli obiettivi indicativi nazionali stabiliti sulla base della normativa comunitaria, ha introdotto (articolo 2-quater) l'obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina, a decorrere dal 1o luglio 2006, di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, nell'ambito di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico (la cui disciplina è rimessa al CIPE), in una misura, crescente di un punto percentuale annuo fino al 2010, pari all'1 per cento dei carburanti immessi al consumo nell'anno precedente. Inoltre, l'attività di produzione e di cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali è stata considerata attività agricola per connessione e il reddito da essa derivante «reddito agricolo» (con i conseguenti vantaggi fiscali), è stata disposta l'equiparazione del biogas al gas naturale (con la conseguente esclusione dall'assoggettamento ad accisa) ed è stata prevista la precedenza nel dispacciamento per l'energia elettrica prodotta da biomasse o biogas nell'ambito di intese di filiera (fino a una quota annuale del 30 per cento).
      Il presente provvedimento si propone di dare nuovo impulso alle politiche volte a incentivare la, produzione e il consumo di biocarburanti di origine agricola, per un verso rafforzando gli strumenti già previsti, per l'altro introducendone di nuovi.
      II provvedimento si compone di 8 articoli.
      L'articolo 1 individua, facendo esplicito riferimento al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, l'oggetto e le finalità del provvedimento, riconducibili essenzialmente all'integrazione della filiera bioenergetica, alla stabilità del mercato e a una maggiore collaborazione tra pubblico e privato.
      L'articolo 2 reca le definizioni relative alle espressioni utilizzate nel provvedimento.
      L'articolo 3 innalza l'obiettivo nazionale di immissione al consumo di biocarburanti previsto dalla normativa vigente, disponendo che a decorrere dal 2007 i produttori di carburanti diesel e benzina sono obbligati a immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, oggetto di una intesa di filiera o di un contratto quadro, in una misura, crescente di un punto percentuale fino al 2010, pari al 5 per cento del carburante complessivamente immesso al consumo nell'anno precedente. I produttori devono attestare l'adempimento dell'obbligo mediante autocertificazione o, in alternativa, acquistando certificati gialli per un valore corrispondente all'obbligo.
      L'articolo 4 è volto a rafforzare l'integrazione della filiera agroenergetica, prevedendo l'applicazione della normativa sulle intese di filiera e sui contratti quadro, con i relativi meccanismi di incentivazione, introdotta con il decreto legislativo n. 102 del 2005.
      L'articolo 5 introduce il mercato regolamentato dei certificati gialli, ossia titoli, quotati e trasferibili, attestanti l'assolvimento degli obblighi di immissione di biocarburanti, assegnati alle imprese agroenergetiche operanti all'interno di un'intesa di filiera. La disciplina del mercato regolamentato dei certificati gialli è rimessa a un decreto adottato di concerto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico.
 

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      L'articolo 6 individua una serie di interventi pubblici, di competenza regionale, finalizzati a promuovere le fonti energetiche di origine agricola e a ridurre l'inquinamento atmosferico. In particolare, si prevede l'obbligo di impiegare biocarburanti per le flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici in misura non inferiore al 30 per cento, la costituzione di consorzi o società miste, partecipate da tutti i soggetti della filiera agroenergetica, finalizzate alla produzione e alla fornitura di biocarburanti, nonché la possibilità di incentivare l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale (anche attraverso la riduzione dell'ICI se l'impiego supera il 50 per cento).
      L'articolo 7 prevede ulteriori misure di incentivazione. In particolare, si dispone l'innalzamento da 200.000 a 1.000.000 di tonnellate del contingente annuo di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, esentato dall'accisa e si prevede il riconoscimento di un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, a favore delle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti.
      L'articolo 8, infine, dispone che le attività agricole dirette alla produzione di energie rinnovabili sono considerate attività connesse alle attività agricole, con i conseguenti benefìci fiscali.
 

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